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Pubblicato da Piero il 11/03/2008 alle 11:01:39, in Notizie sparse, letto 1410 volte

L’Osservatorio Parlamentare dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con il Centro studi per il Parlamento della Luiss, ha monitorato la giurisprudenza in materia ambientale da gennaio a dicembre 2007.

Vi alleghiamo le massime di alcune sentenze particolarmente significative che riteniamo possano rappresentare un efficace supporto per il lavoro di difesa dell'ambiente e degli animali.

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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Ufficio Legislativo

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Osservatorio Parlamentare


 

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA AMBIENTALE

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Gennaio – Dicembre 2007

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SCHEDE DI SINTESI

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CONSIGLIO DI STATO

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Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2007 sentenza n. 408

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Pubblica Amministrazione – Inquinamento Acustico - Attività valutativa ed elaborativa - Istanza generica di accesso agli atti - Limiti - Diniego di accesso - Fattispecie.

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Quando l’istanza di accesso agli atti postuli un’attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell’amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché rivela un fine di generale controllo sull’attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo specifico strumento in parola può venire azionato, che è solo quella della tutela di un ben specifico interesse (Consiglio Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216).

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Fattispecie: lesioni da inquinamento acustico, accesso alla documentazione concernente il procedimento avviato dall’ARPA Lazio per il risanamento acustico dell’area. Quanto al procedimento sanzionatorio a carico dell’Impresa in relazione all’inquinamento acustico lamentato, la nota del Comune informava l’interessato che il procedimento era in corso di svolgimento, procedendosi alle verifiche richieste. Pertanto, l’auspicato intervento sanzionatorio si trovava in una fase interlocutoria, destinata all’accertamento dei presupposti legali per l’adozione del provvedimento, quindi, l’Amministrazione non era in condizioni di esibire un documento di natura provvedimentale, che integrava in modo compiuto l’esito delle valutazioni necessarie. 

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Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2007 sentenza n. 408

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Pres. Santoro - Est. Branca - Comune di Arpino (avv. ti De Rubeis e Cocco) c. Merolle (n.c.) (annulla, TAR Lazio, Latina, 27 febbraio 2006 n. 167, resa tra le parti). 

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Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2007, n. 1565

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La Soprintendenza non può sospendere discrezionalmente il decorso del termine assegnato per il riscontro di legittimità del nulla osta paesistico, salvo che non vi siano effettive carenze documentali.

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In materia di nulla osta paesistico, l’inclusione nel decreto il rilascio in sanatoria dell’autorizzazione prevista dall’art. 151 del d.lgs. n. 490/1999 e, nel contempo, l’applicazione della misura sanzionatoria di cui al successivo art. 164 T.U. non si risolve in vizio di illegittimità dell’atto né giustifica l’arresto del procedimento di controllo dell’autorizzazione paesistica da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, da concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dell’ atto. In motivazione, il Consiglio di Stato precisa che la Soprintendenza non può sospendere per sua scelta discrezionale il decorso del termine assegnato per il riscontro di legittimità del nulla osta paesistico, mentre ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 solo effettive carenze documentali possono dare ingresso ad istruttoria con effetto interruttivo del termine per il controllo.

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Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2007, n. 1565

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Pres. Trotta – Est. Polito – La Pineta s.r.l. (avv.to Vitolo) c. Ministero beni e attività culturali (Avv. Stato) e Comune di Battipaglia (n.c.)

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Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4749

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Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in tema di nomina di presidenti di parchi e riserve naturali.

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Il conferimento dell’incarico di presidente di parco o riserva naturale secondo i criteri stabiliti dall’art. 8, legge regionale Campania n. 33/1993 non è indirizzato alla costituzione di un rapporto di natura privatistica con l’Ente, trattandosi, invece, di un atto di natura provvedimentale ed a contenuto autoritativo che esprime la scelta selettiva di un soggetto preposto ad organo di vertice di parchi e riserve naturali.

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A fronte dell’esercizio del potere di nomina di presidente di parchi e riserve naturali, ex art. 8, legge regionale Campania n. 33/1993, sussistono posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo: con la conseguenza che la loro tutela è devoluta al giudice amministrativo che, secondo la decisione di Corte cost. n. 204/2004, è giudice “nell’Amministrazione” di ogni controversia che la veda porsi come soggetto autoritativo per il perseguimento di scopi di interesse pubblico attraverso scelte a contenuto discrezionale.

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Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4749

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Pres. Varrone – Est. Polito – Colucci (avv. Centore) c. Regione Campania (Avv.ra regionale) e altri.

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Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4749  [2]

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Per la nomina di presidente di parchi e riserve naturali sono necessari specifici requisiti ed esperienze nel settore ambientale.

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Costituisce requisito soggettivo per poter aspirare alla nomina di presidente di parchi e riserve naturali, ex art. 8, legge regionale Campania n. 33/1993, non l’avere genericamente e saltuariamente svolto attività che abbiano potuto esprimere un interesse per la protezione dell’ambiente (che in quanto valore “trasversale” può assumere rilievo in un gran numero di attività che direttamente o indirettamente incidano sul territorio, l’aria, le acque lacuali, fluviali e marine e sulle loro condizioni di salubrità ed integrità) ma che detto impegno, per continuità di studi e di concrete iniziative, deve elevarsi a requisito distintivo della persona rispetto alla cerchia di soggetti che nella vita sociale, di relazione o nello svolgimento di cariche pubbliche abbiano avuto occasione di occuparsi di questioni inerenti alla protezione di valori ambientali e naturalistici.

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Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4749

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Pres. Varrone – Est. Polito – Colucci (avv. Centore) c. Regione Campania (Avv.ra regionale) e altri.

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Consiglio di Stato, sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5669

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Pubblica Amministrazione – Beni Culturali e Ambientali - Atti discrezionali (nella specie nulla osta paesaggistico) - Provvedimenti positivi - Motivazione - Necessità - Principi di trasparenza e buona amministrazione - Art. 3, c. 1 L. n. 241/90.

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I principi di trasparenza e buona amministrazione impongono che anche i provvedimenti positivi siano motivati, soprattutto in presenza di atti discrezionali da cui discenda, come nel caso di specie, una irreversibile alterazione dello stato dei luoghi, con incidenza non solo sugli interessi dei privati proprietari, ma anche sull’interesse pubblico alla tutela del territorio in aree vincolate (Cons. St., sez. VI, 13.2.2001, n. 685); non può, dunque, non applicarsi anche al parere ex art. 7 L. n. 1497/1939 la prescrizione, di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 241/90, a norma del quale il difetto di motivazione deve considerarsi violazione di legge. 

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5669

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Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002).

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TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
 


Tar Campania, Salerno, sez. I, 12 gennaio 2007, n. 12  


Pubblica Amministrazione - Energia - L. n. 55/2002 - Autorizzazione unica - Programmazione energetica regionale - Provvedimenti Indipendenti - Scelta localizzativa dell’impianto - Spetta al privato.

La cd. autorizzazione unica di cui alla L. n. 55/2002 deve ritenersi del tutto indipendente dalla programmazione energetica regionale (Cons. Stato, n. 3502/2004); nel relativo procedimento non spetta all’Amministrazione selezionare il sito per l’intervento, ma solo sottoporre ad adeguata ed esaustiva valutazione di compatibilità la scelta localizzativi rimessa all’iniziativa del soggetto privato richiedente. 


Tar Campania, Salerno, sez. I, 12 gennaio 2007, n. 12 

Pres. Fedullo, Est. Grasso - Italia Nostra ONLUS (avv. Cantillo) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (avv. Laperuta), Regione Campania (avv. Consolazio).

  


Tar Veneto, 7 febbraio 2007, n. 294


Informazione ambientale - D.Lgs. n. 195/05 - Nozione - Dichiarazione in ordine all’interesse all’accesso - Necessità - Esclusione.

Si definisce “informazione ambientale”, di cui al D.Lg. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). L’informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente “senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso “in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta”. 


Tar Veneto, 7 febbraio 2007, n. 294

Pres. De Zotti, Est. De Piero - Comitato Bassopolesano Antiterminal (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin e Zanlucchi).

 


Tar Abruzzo, Pescara, 11 aprile 2007, n. 450


Pubblica Amministrazione - Accesso agli atti - Informazione ambientale - Art. 2 L. n. 195/2005 - Ambito oggettivo - Fattispecie in materia di gara di appalto.

Il diritto all’informazione ambientale (art. 2 L. n. 195/2005) investe qualsiasi informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonchè i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente. Con riferimento agli atti di gara per la realizzazione di un impianto RTL elettrificato, pertanto, sono ricompresi nell’ambito dell’informazione ambientale lo studio di fattibilità dell’opera ed il progetto esecutivo, non invece gli altri documenti (capitolato di gara, bando e verbali), attinenti al momento procedimentale. 


Tar Abruzzo, Pescara, 11 aprile 2007, n. 450

Pres. Catoni, Est. Nazzaro - D.G. (avv.ti Del Peschio Liberatore e Mancuso) c. G.T.M. s.p.a. (avv. Marchese) e altro (n.c.) - 
 


Tar Lombardia, Milano, 10 luglio 2007, n. 5355


A carico del proprietario dell’area inquinata che non sia responsabile della sua contaminazione non incombe un obbligo, ma solo una facoltà, di porre in essere gli interventi di recupero ambientale

L’art. 17 del d. lgs n. 22/1997 (la cui impostazione sul punto è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del D.lgs n. 152/2006 recante il Codice dell’ambiente) impone l’esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell’inquinamento, che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell’area interessata. Pertanto, a carico del proprietario dell’area inquinata che non sia responsabile della contaminazione non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.


Tar Lombardia, Milano, 10 luglio 2007, n. 5355

Pres. Arosio – Est. Dongiovanni – Immobiliare 2C (avv.ti Buccello, Viola e Bassi) c. Min. Ambiente, tutela del territorio e del mare (avv.ra Stato) e altri.
 


Tar Liguria, sez. I, 1 agosto 2007, n. 1426


Confermata la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste.

Costituisce jus receptum il principio secondo cui le associazioni ambientaliste individuate ex art. 13 della legge n. 349/86, tuttora in vigore anche in costanza del Codice dell'ambiente di cui al d. lgs. n. 152/2006 (come anche l'art. 18, comma 5, della stessa legge 349/86, che ne riconosce la legittimazione), sono legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in maniera diretta e immediata l'interesse ambientale, potendo, dunque, impugnare: 1) atti a contenuto urbanistico, purchè idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente come esso viene definito in termini normativi; 2) ogni provvedimento che incida sull’ambiente, ancorché lo specifico bene oggetto del provvedimento impugnato non sia stato sottoposto ad uno specifico vincolo (ad esempio, paesistico, archeologico, idrogeologico) (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246; sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2030).

L’ambiente costituisce un valore ‘trasversale’ costituzionalmente protetto, in funzione del quale lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative che, secondo il rinnovellato art. 117 Cost., spettino alle regioni e alle province autonome su materie (governo del territorio, tutela della salute) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo, anche tenendo conto della disciplina comunitaria risultante dagli artt. 2 e 230 Trattato nonché dagli artt. 1 e 3 Costituzione dell’Unione europea (cfr., in termini, Corte cost. n. 227/2003; n. 259/2004).


Tar Liguria, sez. I, 1 agosto 2007, n. 1426

Pres. Prosperi – Est. Ponte – V.A.S. (avv. Granara) c. Comune di Levanto (avv. Quaglia).
 


Tar Puglia, Lecce, sez. I, 13 agosto 2007, n. 3068


Il dissenso manifestato da una Regione in seno alla Conferenza di servizi comporta la rimessione della decisione alla Conferenza Stato-Regioni

Il dissenso manifestato nell’ambito di una conferenza di servizi, ex art. 14 quater, comma 3, legge n. 241/90, da un’amministrazione regionale titolare, ex art. 117, comma 3, Cost., di competenze in materia di salute e governo del territorio, determina la necessità di rimettere la decisione alla Conferenza Stato-regioni.

La conferenza di servizi, anche dopo la legge n. 127/97 e il d.P.R. n. 340/2000, non ha natura di organo collegiale, ma costituisce una modalità di semplificazione dell’azione amministrativa finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi per i quali è necessario il concorso di volontà di più amministrazioni: con la conseguenza che la deliberazione assunta a seguito di essa non può essere imputata specificamente ad un ente che vi ha partecipato (nella specie, il T.a.r. Puglia ha escluso che l’atto di impugnazione della conclusione della conferenza di servizi dovesse essere notificato alla Regione Puglia dissenziente).


Tar Puglia, Lecce, sez. I, 13 agosto 2007, n. 3068

Pres. Ravalli – Est. Manca – Provincia di Brindisi (avv.ti Giampietro e Durano) c. Ministero dell’ambiente e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.)
 


Tar Puglia, Lecce, sez. I, 28 agosto 2007, n. 3111


Illegittimo il rinvio sine die dell’approvazione o autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali.

E’ illegittima, per violazione dell’art 2 della legge n. 241/90 e dell’art 97 cost., la delibera con la quale il Consiglio dell’Amministrazione provinciale, nell’adottare un atto di indirizzo per le politiche ambientali del territorio di riferimento in materia di rifiuti, si determina a soprassedere  in merito alla approvazione o autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali, pericolosi e non (anche in ampliamento), in attesa della adozione di atti di futura programmazione del settore, in quanto non conclusiva del procedimento avviato ad istanza del privato che, anzi, subisce, per tal via, un ingiustificato arresto procedimentale.


Tar Puglia, Lecce, sez. I, 28 agosto 2007, n. 3111

Pres. Ravalli – Est. Dibello – Ecolevante s.p.a. (avv.ti P. e L. Quinto, Pasqualone)  c. Provincia di Taranto (Avv. Fumarola)
 
 
 
 


Tar Liguria, sez. I, 12 settembre 2007, n. 1569


La società che rilascia certificati di sicurezza delle navi è pubblica amministrazione, ed è perciò soggetta al diritto di accesso, solo quando agisce per conto dello Stato italiano.

L’attività di rilascio dei certificati di sicurezza delle navi svolta su concessione dello Stato italiano dal R.I.Na s.p.a. (società derivante dal Registro navale italiano) rappresenta un’attività di pubblico interesse in quanto consistente nello svolgimento di un’opera di ausilio tecnico di cui le amministrazioni competenti si avvalgono per i propri fini, con la conseguenza che la medesima R.I.Na. s.p.a. – ricadendo nella nozione di pubblica amministrazione – è soggetta integralmente alla disciplina del diritto d’accesso ex artt. 22 ss., legge n. 241/90.

Se l’attività di rilascio dei certificati di sicurezza delle navi svolta su concessione dello Stato italiano dal R.I.Na s.p.a. società derivante dal Registro navale italiano) rappresenta un’attività di pubblico interesse che assoggetta la medesima R.I.Na. s.p.a. – in quanto pubblica amministrazione – alla disciplina del diritto d’accesso ex artt. 22 ss., legge n. 241/90, non può invece affermarsi il medesimo principio allorquando la R.I.Na. s.p.a. svolga la propria attività nel diretto interesse di altri Stati (nella specie, della Repubblica di Panamà), in quanto in tale ipotesi non sussistono quelle esigenze di rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e buon andamento cui la disciplina interna sull’accesso presiede.


Tar Liguria, sez. I, 12 settembre 2007, n. 1569

Pres. Vivenzio – Est. Grauso – A.N.H.M.A. c. R.I.Na. s.p.a. (avv. Damonte) e Ministero de Economia y Finanzas, Autoridad marittima de Panamà n.c.
 


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943


Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 151, comma 4, d. lgs. n. 490/1999, attiene solo all’esercizio del potere di annullamento e non alla fase successiva di comunicazione.

Il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 490/1999 decorre dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata completa della relativa documentazione tecnico-amministrativa, ed attiene esclusivamente alla fase dell’esercizio del potere di annullamento da parte della Soprintendenza, e non alla successiva fase di comunicazione o notificazione del provvedimento di annullamento (Cons. Stato, Sez. II, 18 gennaio 2006, n. 2449; Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1261).

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943

Pres. Guerriero – Est. Polidori – Silvestri (avv.to Vitale) c. Ministero beni e attività culturali (Avv.ra Stato).
 


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943 [2]


Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/90, concerne lo scopo generale dell’azione amministrativa complessivamente considerata.

L’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/90, sulla non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, costituisce un’applicazione del “principio del raggiungimento dello scopo”, già enunciato dall’art. 156, comma 3, c.p.c. (secondo il quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”); fermo restando che lo scopo di cui trattasi - a differenza di quanto accade nell’art. 156, comma 3, c.p.c. - non è quello dell’atto procedimentale o della formalità omessi o imperfetti, bensì lo scopo generale dell’azione amministrativa complessivamente considerata, costituito dall’adozione di una decisione il cui contenuto dispositivo sia sostanzialmente conforme al paradigma normativo.


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943

Pres. Guerriero – Est. Polidori – Silvestri (avv.to Vitale) c. Ministero beni e attività culturali (Avv.ra Stato).
 


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943 [3]


Va esclusa in radice la configurabilità di un potere statale di controllo (di merito) dell’autorizzazione paesistica rilasciata dalla Regione (o ente subdelegato).

L’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesistica costituisce un provvedimento di amministrazione attiva, in quanto espressione del potere di cogestione del vincolo paesistico da parte dello Stato e della Regione (o Ente subdelegato), ed è posto ad estrema difesa del vincolo stesso, sicché va esclusa in radice la possibilità di configurare un potere statale di controllo in relazione all’autorizzazione paesistica rilasciata dalla Regione (o ente subdelegato). Ne consegue che, mentre alla decisione di annullamento di un atto controllato va riconosciuta, secondo i principi generali, la natura vincolata e di atto dovuto, il Ministero può ritenere pienamente giustificato l’accoglimento dell’istanza di annullamento e non annullare l’autorizzazione paesistica rilasciata, seppure essa non risulti adeguatamente motivata (ferma restando, ovviamente, la tutela giurisdizionale del terzo che impugni la predetta autorizzazione) (Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2001, n. 685).


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943

Pres. Guerriero – Est. Polidori – Silvestri (avv.to Vitale) c. Ministero beni e attività culturali (Avv.ra Stato).
 


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943 [4]


L’art. 21-octies, comma 2, prima parte, legge n. 241/90, non si applica al provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, che ha natura discrezionale.

La natura discrezionale del potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica esclude in radice, in relazione ai provvedimenti che costituiscono espressione di tale potere, la possibilità di fare applicazione della prima parte dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, posto che tale disposizione riguarda espressamente i provvedimenti vincolati.


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943

Pres. Guerriero – Est. Polidori – Silvestri (avv.to Vitale) c. Ministero beni e attività culturali (Avv.ra Stato).
 


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943 [5]


Per il principio del raggiungimento dello scopo della norma violata, non può dolersi dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento il soggetto che sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento amministrativo.

La comunicazione prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 non costituisce un adempimento fine a sé stesso, ma è volta a consentire un’effettiva partecipazione attiva al procedimento da parte dei soggetti destinatari dell’attività amministrativa. Ne consegue che la codificazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa non ha precluso l’operatività del principio, di origine pretoria, del raggiungimento dello scopo della norma violata, in forza del quale laddove sia provato che l’interessato è stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento amministrativo questi non può dolersi dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento stesso (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 21 maggio 2007, n. 5494).


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943

Pres. Guerriero – Est. Polidori – Silvestri (avv.to Vitale) c. Ministero beni e attività culturali (Avv.ra Stato).
 


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943 [6]


In sede di controllo dell’autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza non può suggerire al proprietario di un‘area modifiche progettuali.

Se è vero che la Soprintendenza nell’esercizio dei suoi poteri di controllo può verificare la legittimità delle autorizzazioni paesistiche anche sotto tutti i profili sintomatici dell’eccesso di potere, ciò non significa che essa possa spingersi fino al punto di suggerire modifiche progettuali, perché tali modifiche possono essere imposte esclusivamente dalla amministrazione comunale, cui compete la valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi (Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 18694; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2001; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 8 giugno 2007, n. 6052; 21 maggio 2007, n. 5494).


Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8943

Pres. Guerriero – Est. Polidori – Silvestri (avv.to Vitale) c. Ministero beni e attività culturali (Avv.ra Stato).
 


Tar Liguria, sez. I, 12 ottobre 2007, n. 1759


Pubblica Amministrazione - Procedimento amministrativo - Accesso alle informazioni ambientali - Art. 2, n. 5, D.Lgs. n. 195/2005 - Accesso alle analisi e ai dati di carattere economico e contabile - Limiti. 

Le analisi e i dati di carattere economico e contabile di cui all’art. 2, n. 5 del D.Lgs. n. 195/2005 possono integrare un’informazione ambientale soltanto qualora vengano utilizzati nell’ambito dell’esercizio di un’attività amministrativa (n. 3) che incida o possa incidere concretamente sugli elementi dell’ambiente di cui al n. 1 (aria, atmosfera, acqua, suolo, etc.) o sui fattori dell’ambiente di cui al n. 2 (energia, rumore, radiazioni, etc.). Al fine di evitare forme di controllo sistematico e generalizzato sull’attività amministrativa, la latitudine del riferimento alle misure amministrative è stata dunque temperata dalla necessità che, per integrare propriamente un’informazione ambientale, l’attività amministrativa incida concretamente, in positivo (tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 D.Lgs. n. 195/2005: spetta ovviamente a colui che chiede l’accesso la precisa definizione dell’oggetto dell’istanza, mediante la chiara indicazione del nesso concreto dal quale sia possibile desumere l’incidenza della misura amministrativa su detti elementi o fattori ambientali. 


Tar Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 1759

Pres. Di Sciascio, Est. Vitali - V.A.S. (avv. Granara) c. Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gerbi e Zanobini) - 
 
 


Tar Liguria, sez. I, 12 ottobre 2007, n. 1759 [2]


Pubblica Amministrazione - Procedimento amministrativo - Accesso alle informazioni ambientali - D.Lgs. n. 195/2005 - Strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione dei procedimenti in itinere - Esclusione.

Per quanto esteso sia - in forza della definizione di cui all’art. 2 - l'ambito applicativo del D.Lgs. n. 195/2005, esso non può dare titolo ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto all’informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere (cfr. l’art. 16 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005), tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull'intero operato di un ente pubblico, che finirebbe per conferire ad un’associazione privata poteri ispettivi, che non le competono (nello stesso senso, recentemente, T.A.R. Puglia, III, 5.7.2006, n. 2725; T.A.R. Lombardia, I, 26.5.2004, n. 1770). 


Tar Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 1759

Pres. Di Sciascio, Est. Vitali - V.A.S. (avv. Granara) c. Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gerbi e Zanobini) -  T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 ottobre 2007, n. 1759

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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE
 


Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. VI, 5 luglio 2007, Causa C-340/06


Pubblica amministrazione – Danno Ambientale - Accesso del pubblico all'informazione in materia d'ambiente - Mancata trasposizione entro il termine prescrive - Inadempimento di Stato (Austria) - Direttiva 2003/4/CE.

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, che riguarda l'accesso del pubblico all'informazione in materia d'ambiente e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, la repubblica dell'Austria è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. La repubblica dell'Austria è condannata alle spese. 
 


Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. II, 5 luglio 2007, causa C-255/05


Pubblica Amministrazione - Danno Ambientale – Urbanistica e Edilizia - Inizio attività della «terza linea» di un inceneritore - Pubblicità della domanda di autorizzazione - Comunicazione - Osservazioni - Inadempimento di uno Stato (Repubblica italiana) - Direttive 75/442/CEE, 85/337/CEE e 2000/76/CE.

Non avendo reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della «terza linea» del detto inceneritore per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione insieme ad una copia dell’autorizzazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti.

 

 


 

 
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