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 Sempre, bisogna pensare all'individuo di cui ci prendiamo cura
 Solo per i cuccioli, sono troppo deboli e senza intervento esterno rischiano di morire. Da adulti se la cavano
 Mai, i vaccini sono testati su molti altri animali e per salvarne uno se ne condannano molti altri
 No, non servono anche perchè la natura deve fare il suo corso
 Non so, non escludo la vaccinazione ma valuto di volta in volta

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Da sapere. Conoscere il nemico.
Pubblicato da Piero il 29/10/2007 alle 20:40:03, in Notizie sparse, letto 3481 volte

Le principali regole della caccia


1. Distanze dalle case

La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro.
E' vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.

2. Distanze da strade e ferrovie
La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie.
E' vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.

3. Distanze da mezzi agricoli
La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.

4. Distanze da animali domestici
La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

5. Trasporto delle armi
È vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio.

6. Mezzi vietati di caccia
Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola.

7. Giorni vietati
Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.

8. Orari di caccia
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

9. Stagione venatoria
Inizia la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio.

10. Luoghi di divieto di caccia
Terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.

11. Allenamento dei cani da caccia
È' consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.
L'allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati.

12. Colture agricole e caccia con i cani
L'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.
L'uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore.
L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme.

13. Omessa custodia dei cani da caccia
L'articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.

14. “Polenta e osei”
Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se sono appartenenti a specie cacciabili e abbattuti legalmente.

15. Violazione di domicilio
L'articolo 614 del codice penale “Violazione di domicilio” punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.

16. Uccisione di cani, gatti, animali da cortile
L'articolo 638 del codice penale “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora o avvelena gli animali che appartengono ai privati.

17. Bocconi avvelenati
L'articolo 727 del codice penale “Maltrattamento di animali” punisce anche chi causa la morte per avvelenamento di essi, mentre la legge sulla caccia punisce penalmente chi utilizza bocconi avvelenati.

18. Disturbo delle persone
L'articolo 659 del codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

19. Spari nei pressi delle abitazioni
L'art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.


Chi vigila sul rispetto delle leggi sulla caccia?
La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie.


A chi denunciare le violazioni sulla caccia?
La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. Il cittadino può denunciare gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei corpi sopra elencati.
Giova ricordare che l'art. 361 del codice penale “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini.
Il cittadino deve quindi pretendere che le suddette autorità intervengano, ricevano la denuncia e denuncino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori.


Come vietare la caccia nei propri terreni?
Purtroppo le leggi vigenti impediscono di fatto di vietare ai cacciatori di entrare nei terreni agricoli dei privati a meno che non siano recintati con rete non inferiore a 1,20 metri. Solo in particolari casi e solo ogni 5 anni può essere richiesto per legge il divieto di caccia. Per informazioni sulle procedure rivolgersi alla LAC.

 

Fonte: LAC www.abolizionecaccia.it

 
# 1
Pier, scusami ma mi permetto di aggiungere.

Importante per chi abita a Roma, è vietato cacciare all’interno del raccordo anulare di Roma (anche se le zone sono di campagna)

In aggiunta al punto 6 vengono considerati mezzi di caccia non consentiti i richiami acustici elettromagnetici (sono quindi esclusi quelli “visivi” anche se mossi a batteria come giostrine, civette e specchietti semoventi)

Per quanto riguarda il punto 17, il maltrattamento animali ora è punito dall’art. 544 ter del Codice Penale mentre l’uccisione “senza necessità”…….. all’art. 544 bis
Pubblicato da  Afodio  (inviato il 31/10/2007 alle 09:30:56)
 
# 2
Scusa di che? Hai fatto benissimo.
Il testo che ho preso dalla LAC non riporta infatti tutti gli articoli, credo sia più un promemoria facile da utilizzare per i non esperti.

Sulle tue aggiunte al punto 6, sai che più volte ci è capitato di trovare giocattolini mobili. L'ultima volta però un cacciatore si è sbrigato a toglierli non appena ci avvicinavamo al suo appostamento. Ha lasciato invece tutti gli specchietti e le allodole di plastica. Perchè secondo te?

E sempre al punto 6, mi rispieghi bene perchè usano la civetta?

Il punto 17 andrebbe largamente approfondito e riformulato. Se trovo un prontuario lo metto. Se ce l'hai mandamelo.

Entro il G.R.A. è penale come se fosse parco cittadino?
Pubblicato da  Piero.  (inviato il 31/10/2007 alle 11:26:06)
 
# 3
Beh, ne approfitto per chiedere alcune spiegazioni.

Punto 14. -> quindi se io entro e in un posto e trovo nel menù posso chiamare forestale o provinciale? Scusate la domanda che forse sembrerà banale, ma le quaglie (che non è difficile trovare nei menù dei ristoranti di campagne) rientrano nella categoria di uccelli selvatici?

Punto 18. -> in concreto cosa vuol dire? La nozione di disturbo tramite rumori molesti è piuttosto vaga, di fatto ogni cacciatore e ogni singolo sparo è fonte di disturbo. In pratica, nelle nostre attività sul "campo", come possiamo usare a nostro favore questa norma?
Pubblicato da  Marco.  (inviato il 31/10/2007 alle 12:54:48)
 
# 4
Cacciare entro il GRA è un illecito amministrativo perché previsto da una norma non nazionale (legge 17/95 della Regione Lazio). E’ chiaro che qualora il cacatore si trovasse dentro un parco cittadino, dentro o fuori il gra, varrebbe anche la norma penale della legge nazionale.

Per quanto riguarda i richiami elettromagnetici, i cacatori sanno benissimo che il loro utilizzo è vietato (si beccano parecchie denunce per questo motivo); credo quindi che il tipo di cui parli aveva accoppiato un richiamo acustico a quello visivo.

In merito al comportamento delle allodole penso (ma non sono documentato) che si avvicinino alla civetta per osservare l’attività di un loro predatore (tra l’altro notturno ed al momento con scarsa potenzialità). Un discorso non molto diverso da quello che si vede nei documentari quando le gazzelle si avvicinano spontaneamente ai leoni.

Sono d’accordo sul fatto che il punto 17 vada approfondito, nel frattempo posso dire che è importante dare più di uno sguardo alla legge 189/04 che ha riformato il codice penale in materia di maltrattamento animale. Questa legge introduce alcuni articoli importanti (anche se al solito spesso non è facile applicarli perché non ci sono gli strumenti normativi di corredo) e soprattutto da la qualifica di Polizia Giudiziaria alle guardie zoofile in merito ai compiti specifici di controllo sulla legge stessa.
Pubblicato da  Afodio  (inviato il 31/10/2007 alle 12:55:13)
 
# 5
Marco,provo a risponderti.
La legge sulla caccia in merito al commercio di fauna selvatica morta ed in particolare quella cucinata è alquanto fumosa perchè ci sono norme apparentemente anche in contrasto(art. 21 c.1 lett.t-bb-cc; art. 31 c.1lett. L). Comunque quello che sembra sicuro è che un animale cacciato non possa essere utilizzato per la ristorazione (questo ovviamente anche per questioni sanitarie) ed infatti ciò rientra anche nell'ottica che l'animale cacciato è in concessione al cacciatore che lo ha abbattuto ed a lui deve appartenere; di sicuro non puo commerciarlo.

Per quanto riguarda gli animali provenienti da allevamenti la questione si complica ed in particolare se sono specie che hanno in natura altre specie simili o selezionate per l'allevamento come nel caso delle tortore dal collare o le lepri. Per quanto riguarda le quaglie bisognerebbe valutare di volta in volta e capire soprattutto la provenienza, sicuramente l'intervento di un organo COMPETENTE....... sarebbe auspicabile.

Sul disturbo, purtroppo credo che non ci sia nessuna sentenza a sfavore dei cacciatori sul disturbo che arrecano. E' una di quelle situazioni in cui si esprime al meglio la potenzialita della lobby dei caccatori (ma mi sbaglio sempre!!!!) dove gli interessi legittimi dei cittadini vengono affievoliti dalla loro licenza di uccidere.



Pubblicato da  afodio  (inviato il 31/10/2007 alle 13:15:11)
 
# 6
Ok, grazie Andrea. A proposito: se accendi i cellulari ti dico per stasera. Ma che c*#^o li usate a fare se li tenete spenti, e te ce ne hai pure due! : - )
Pubblicato da  Marco.  (inviato il 31/10/2007 alle 13:38:03)
 
# 7
Altra cosa Afodio: al punto 4 si parla di mandria, gregge, branco. Pochi cani liberi o poche mucche o pecore, fanno un gruppo da cui i cacciatori debbono star lontano? O servono delle certificazioni particolari?
Pubblicato da  Piero.  (inviato il 01/11/2007 alle 15:27:23)
 
# 8
Terreni attualità di coltivazione:
􀂄 Sono i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti
specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data
del raccolto (o individuati dalla regione).
􀂄 Sono terreni in attualità di coltivazione:
􀂄 1) Coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive (dalla
vegetazione al raccolto). Cereali: frumento, segale, riso,
orzo, mais ed avena.
􀂄 Le erbacee: ravizzone, colza, pisello e soia.
􀂄 2) Colture orticole e floreali a cielo aperto o serra. Il divieto
di caccia è perenne.
􀂄 3) I vivai e i terreni di rimboschimento per un periodo di
almeno tre anni.
􀂄 4) Prati artificiali irrigui, dalla ripresa della vegetazione al
termine del taglio (sono quelli d’erba medica e di trifoglio
ladino, esclusi i prati naturali)
􀂄 5) Vigneti, frutteti e uliveti specializzati.
Domanda i cani possono entrare nei frutteti specializzati al termine del raccolto?..senza frutti pendenti?...grazie
Pubblicato da  Emilio  (inviato il 15/10/2011 alle 16:01:11)
 
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